La Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e I.O del Ministero del Lavoro ha risposto negativamente, in una nota del 12 febbraio 2016, in merito alla possibilità di riconoscere l'indennità NASpI (che sostituisce la precedente Assicurazione Sociale per l'Impiego) a seguito di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per le aziende con meno di 15 dipendenti.
Come è noto il decreto legislativo 22 del 2015 riconosce l'indennità di disoccupazione NASpI ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente determinati requisiti assicurativi/contributivi. Siano, cioè, apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato o dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.
A seguito della cosiddetta “Riforma Fornero” (in vigore dal 18 luglio del 2012), il datore di lavoro, con almeno 15 dipendenti (ex art. 18 legge 300/1970), qualora debba procedere a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, deve comunicare la propria intenzione di licenziare alla DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) del luogo dove il lavoratore presta la propria attività, trasmettendo la stessa comunicazione per conoscenza anche al lavoratore licenziando, attivando la cosiddetta “procedura obbligatoria del tentativo di conciliazione”. Ricevuta tale comunicazione, la DTL entro massimo 7 giorni, convoca il datore di lavoro ed il lavoratore per tentare di raggiungere un accordo. Se la conciliazione viene raggiunta (risoluzione consensuale) si applicano le disposizioni in tema di NASpI, pertanto al lavoratore spetta l'indennità di disoccupazione, in presenza dei requisiti di legge.
A tale riguardo, la Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e I.O., acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo, ha chiarito che l'indennità NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di 15 dipendenti intervenuta nell'ambito del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 c.p.c.
Il Ministero ha inoltre sottolineato che, oltre ai casi di licenziamento e di dimissioni per giusta causa, l'indennità NASpI è riconosciuta esclusivamente nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della Legge n. 604/1966. Tale procedura però non è permessa ad aziende con meno di 15 dipendenti che non possono svolgerla nemmeno su base volontaria in quanto manca il requisito dimensionale. Pertanto i dipendenti delle aziende dimensionate al di sotto dei 15 dipendenti non possono accedere alla NASpI a seguito di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.