L’Agenzia delle entrate ha diramato, lo scorso 1° agosto 2013, la circolare n. 26/E con la quale illustra le ipotesi in cui possono considerarsi realizzati gli elementi certi e precisi richiesti dalla normativa fiscale per dedurre le perdite sui crediti.
Le ipotesi descritte riguardano:
- i crediti di modesta entità;
- i crediti prescritti;
- i casi in cui il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis della legge fallimentare.
Il nuovo comma 5 dell’articolo 101 del Tuir (Testo unico imposte sui redditi) (modificato dal D.L. n. 83 del 2012) individua, infatti, i casi in cui è possibile dedurre le perdite senza necessità di dimostrare la presenza degli elementi certi e precisi. In particolare nel caso delle perdite relative a crediti di modesta entità e per i quali sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento. E’ importante segnalare che rileva l'importo del singolo rapporto contrattuale. Il confronto con la soglia di 2.500 euro si effettua distintamente per ogni credito e la deduzione spetta anche se il totale vantato nei confronti del singolo cliente supera il tetto. Le nuove regole valgono dal 2012 anche per i crediti scaduti da oltre sei mesi prima di tale anno.