Nell’ambito della c.d. “Manovra correttiva” è stato ripristinato il limite di € 5.000 per i pagamenti in contante e per l’utilizzo di assegni bancari/postali “trasferibili”, nonché dei libretti al portatore, con il risultato di aumentare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie. Contestualmente sono state riviste le misure delle sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto del nuovo limite. Il nuovo contesto normativo è stato oggetto di uno specifico recente intervento del MEF, di seguito esaminato.
A decorrere dal 31.5.2010 sono state introdotte ad opera dell’art. 20, DL n. 78/2010, c.d. “Manovra correttiva”, una serie di novità circa:
• l’uso del denaro contante;
• l’utilizzo degli assegni bancari o postali nonché degli assegni circolari e dei vaglia postali o cambiari;
• l’utilizzo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.
Contestualmente il Legislatore è intervenuto inasprendo le sanzioni applicabili in caso di violazione delle nuove disposizioni.
Le novità in esame sono state oggetto di un recente intervento da parte del MEF con la Circolare n. 281178.
LE NUOVE REGOLE PER L’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE
A seguito della riduzione del limite per i trasferimenti di denaro contante, introdotta dal citato art. 20, non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 5.000 (tale limite fino al 30.5.2010 era di € 12.500).
I trasferimenti che eccedono il predetto limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.)
LIMITE AI TRASFERIMENTI IN CONTANTE
FINO AL – 30.5.2010 – € 12.500
DAL 31.5.2010 – € 5.000
La nuova disposizione oltre che essere collegata alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio è stata introdotta anche con l’intento di contrastare l’evasione fiscale.
Nella Relazione di accompagnamento del citato DL n. 78/2010 è infatti specificato che:
“storicamente l’Italia ha una quota di transazioni effettuate in contante superiore a quella degli altri Paesi europei. Lo sviluppo dei sistemi di pagamento elettronici, carte di credito e di debito, pagamenti via internet, eccetera, fatica a produrre in Italia quegli effetti di riduzione dell’uso del
contante che sono ormai acquisiti non solo nei Paesi anglosassoni ma anche in quelli, Francia, Germania, Spagna, che sono più vicini alle nostre tradizioni culturali. Evidentemente non si tratta solamente di una preferenza culturale per il contante ma degli effetti di un settore sommerso, in
parte illegale, che in Italia è più ampio che in altri paesi, e che utilizza il contante per evitare la tracciabilità delle operazioni”.
Va tenuto presente che le predette limitazioni riguardano complessivamente il valore oggetto di trasferimento e trovano applicazione anche per le c.d. “operazioni frazionate”, intendendo per tali quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati.
Il frazionamento in più importi inferiori al limite è comunque ammesso qualora sia previsto dalla prassi commerciale ovvero in conseguenza di accordi contrattuali.
COMUNICAZIONE AL MEF DELLE VIOLAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE
Si rammenta che l’art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 prevede espressamente che i soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio devono comunicare, entro 30 giorni, al MEF le infrazioni circa l’uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione.
Limitatamente alle violazioni in esame di importo inferiore a € 250.000, l’esercizio delle funzioni in materia di sanzioni antiriciclaggio è demandato ai Dipartimenti Territoriali dell’Economia e delle Finanze competenti su base locale.
Nell’ambito della quotidiana attività di gestione delle contabilità per conto di terzi la sensibile riduzione del limite all’uso del contante si ripercuote sulle seguenti fattispecie:
⇒ pagamenti di fatture;
⇒ finanziamenti soci-società;
⇒ distribuzioni di utili ai soci.
NUOVA FATTISPECIE DI “SOSPETTO”
L’art. 36, DL n. 78/2010, integrando l’art. 41, D.Lgs. n. 231/2007, dispone che costituisce un elemento di sospetto, che può far scattare la segnalazione dell’operazione all’UIF, “il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro”.
Si ritiene che tale previsione non imponga una automatica segnalazione all’UIF da parte del soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio.
Infatti quest’ultimo dovrà effettuare una valutazione “caso per caso” in relazione alla condotta del singolo cliente. Così, ad esempio, il quotidiano versamento in contante superiore al limite effettuato da un ipermercato non dovrebbe indurre a qualificare l’operazione sospetta.
LE NUOVE REGOLE PER L’UTILIZZO DEGLI ASSEGNI
In linea generale, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 le banche e le Poste sono tenute a rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari.
I moduli di assegni bancari e postali ovvero di assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, possono essere rilasciati solo:
• a seguito di presentazione, da parte del soggetto interessato, di una specifica richiesta scritta alla banca ovvero alle Poste;
• pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera.
Ora, a seguito dei nuovi limiti detti assegni e vaglia trasferibili:
• potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 5.000;
• dovranno riportare, per ciascuna girata, il codice fiscale del girante, a pena di nullità.
Inoltre:
• sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 5.000 (che non possono mai essere privi della clausola di non trasferibilità);
• sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (indipendentemente dall’importo); è sempre necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario.
Va evidenziato che il MEF nella citata Circolare n. 281178 ha precisato che il limite va inteso soltanto per il singolo assegno. Gli assegni utilizzati, anche per la medesima operazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento.
In merito agli assegni emessi all’ordine del traente (c.d. “m. m.” o “a me medesimo”) il MEF ha ribadito che gli stessi “non possono circolare, qualunque sia l’importo: l’unico utilizzo possibile è la girata per l’incasso allo stesso nome del traente/beneficiario”.
Come previsto dal MEF nella Circolare 20.3.2008, n. 33124 con riferimento all’analoga questione emersa in occasione della riduzione del limite ad opera dell’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, gli assegni emessi ante 31.5.2010, per importi pari o superiori al nuovo limite, presentati in banca
successivamente a tale data vanno considerati regolari.
LE NUOVE REGOLE PER L’UTILIZZO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE
I libretti di deposito bancari o postali al portatore devono essere utilizzati con le seguenti modalità:
• il saldo non può essere pari o superiore a € 5.000 (tale limite fino al 30.5.2010 era pari ad € 12.500).
Per i libretti di deposito esistenti al 31.5.2010 con un saldo pari o superiore a € 5.000, il portatore dovrà provvedere, entro il 30.6.2011:
– ad estinguere il libretto;
ovvero
– a ridurre il relativo saldo ad un somma inferiore al predetto limite;
• in caso di trasferimento, il cedente è tenuto a comunicare i dati identificativi del beneficiario, nonché la data del trasferimento alla banca o alle Poste entro 30 giorni.
IL NUOVO REGIME SANZIONATORIO
Il citato art. 20 ha altresì modificato il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni in merito all’uso del contante e dei titoli al portatore inserendo all’art. 58, D.Lgs. n. 231/2007 il seguente comma, in base al quale:
“Per le violazioni previste dai precedenti commi [limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore], la sanzione amministrativa pecuniaria [dall’1% al 40%] non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni … che riguardano importi
superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 [libretti al portatore] che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.”
Come evidenziato dal MEF nella citata Circolare n. 281178 la finalità del nuovo regime sanzionatorio va individuata nell’intento “di scoraggiare l’uso di strumenti di pagamento anonimi che possono favorire il riciclaggio e l’evasione fiscale”.
Le misure delle sanzioni dopo la modifica sopra accennata possono essere così schematizzate:
VIOLAZIONE
• Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a € 5.000
• Emissione assegni irregolari
• Libretti al portatore
SANZIONE
Dall’1% al 40% dell’importo trasferito e comunque non inferiore a € 3.000.
N.B. Nel caso di importi superiori a € 50.000 la sanzione applicabile è compresa tra il 5% e il 40% dell’importo trasferito, fermo restando l’importo minimo della sanzione pari a € 3.000.
Tale sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto le somme in contante.
• Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a € 5.000
• Emissione assegni irregolari
Si rammenta che in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione al MEF da parte dei soggetti sopra specificati è applicabile la sanzione dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione e comunque non inferiore a € 3.000.
• per i libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore a € 5.000 si applica la sanzione dal 20% al 40% del saldo.
Nel caso di importi superiori a € 50.000 la sanzione è aumentata del 50% e pertanto la
• Libretti al portatore stessa è pari dal 30% al 60%.
• per i libretti di deposito al portatore esistenti al 31.5.2010 con saldo pari o superiore a € 5.000 per i quali entro il 30.6.2011 non si provvede alla
riduzione del saldo ovvero all’estinzione, si applica la sanzione dal 10% al 20% del saldo (dal 15% al 30% nel caso di importi superiori a € 50.000).
Nell’iter di conversione in legge è stata esclusa l’applicazione delle sanzioni per le infrazioni relative alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, commesse dal 31.5.2010 al 15.6.2010.
MONEY TRANSFER
Sulla base del chiarimento contenuto nella citata Circolare n. 281178 le sopra esaminate nuove misure delle sanzioni sono applicabili anche ai c.d. “money transfer” ossia ai trasferimenti effettuati tramite esercenti servizi di pagamento, nella forma dell’incasso e trasferimento fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 49, comma 19, D.Lgs. n. 231/2007, il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a € 2.000 e inferiori a € 5.000, effettuato per il tramite dei predetti soggetti, è consentito solo se il soggetto che ordina l’operazione consegna all’intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell’operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.
OBLAZIONE
L’art. 60, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007, consente, per le violazioni di importo non superiore a € 250.000, l’utilizzo dell’istituto dell’oblazione ex art. 16, Legge n. 689/81 e pertanto il pagamento di una somma in misura ridotta pari al terzo del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione.
Sul punto il MEF nella citata Circolare n. 281178 specifica che “resta in vigore la possibilità, … , per transazioni di importo non superiore a 250.000 euro, di effettuare un pagamento in misura ridotta (oblazione) pari al 2 per cento dell’importo (doppio del minimo edittale) … . Il pagamento, da
effettuarsi entro 60 giorni dall’avvenuta notifica della contestazione, definisce e chiude il procedimento sanzionatorio.”
Così, ad esempio, la violazione relativa ad un trasferimento di € 40.000 può essere definita con il pagamento di una sanzione ridotta pari a € 800 (40.000 x 2%).
Per le violazioni inerenti gli assegni emessi dal traente non è prevista la possibilità di oblare, così come per la mancata comunicazione al MEF delle violazioni delle limitazioni ai trasferimenti in contante da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio.