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Limitazioni all'uso del contante nel nuovo decreto antiriciclaggio

31 Ott 2017 | Leggi

Dal 4 luglio scorso è entrata in vigore la nuova disciplina antiriciclaggio, che ha fra i propri principi ispiratori una Direttiva comunitaria. La nuova disciplina, con riferimento alle limitazioni d'uso del contante, conferma il limite di 3.000 euro per i pagamenti e l'utilizzo di assegni bancari, o postali, trasferibili e l'obbligo di comunicazione alle Ragionerie territoriali dello Stato delle violazioni riscontrate in materia di antiriclaggio in capo ai soggetti destinatari degli obblighi.

La norma, rispetto alla precedente, contiene due importanti specificazioni connesse al trasferimento del contante. La prima è legata ai soggetti tra i quali avviene il trasferimento del contante: si desume infatti il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi, sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche. Non costituisce violazione il trasferimento che, considerato complessivamente, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, che configurano operazioni distinte e differenziate. La seconda puntualizzazione è nel merito della configurazione della violazione, che prescinde dalla causa, o dal titolo, riferibile al trasferimento del contante.

I trasferimenti di importo pari, o superiore, ai 3.000 euro vanno eseguiti tramite intermediari abilitati, come banche o uffici postali. 

Tra le novità di spicco introdotte dalla normativa si segnalano la possibilità di emettere, in via esclusiva, libretti di deposito nominativi e il divieto di trasferimento di libretti al portatore. I libretti al portatore esistenti dovranno essere estinti entro il 31 dicembre 2018.

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