Home » Moratoria dei debiti

Moratoria dei debiti

27 Ago 2009 | News

In data 03.08.2009 è stato sottoscritto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) e dalle Associazione di rappresentanza delle imprese il cosiddetto “Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio”.

L'obiettivo del suddetto Avviso comune è favorire la continuità dell'afflusso di credito al sistema produttivo, fornendo alle PMI (che abbiano i requisiti previsti) la liquidità sufficiente per superare la situazione di crisi economica generalizzata in atto. Inoltre, l'Avviso si propone di promuovere il processo di patrimonializzazione delle aziende che si trovino in condizioni di minore solidità finanziaria.

Le principali caratteristiche dell'Accordo:

  • misure previste a favore delle PMI:
    sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo a mediolungo termine (esclusi i finanziamenti con agevolazione pubblica in conto interessi o capitale); le rate devono essere in scadenza o già scadute da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda; sospensione per 12 o 6 mesi della quota capitale dei canoni di leasing, rispettivamente immobiliare e mobiliare;
    allungamento a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti.
  • imprese destinatarie:
    piccole e medie imprese come definite dalla normativa comunitaria (con non più di 250 dipendenti, fatturato non superiore a 50 milioni di Euro oppure attivo di bilancio fino a 43 milioni di Euro), in difficoltà finanziarie temporanee ma che abbiano adeguate prospettive economiche e siano in grado di provare la continuità aziendale (imprese classificate in bonis dalla banca al 30.09.2008 e non classificate come “ristrutturate” o “a sofferenze” o con procedure esecutive in corso al momento della presentazione della domanda).
  • istruttoria:
    le imprese dovranno presentare la domanda alla banca entro il 30.06.2010; la banca è tenuta a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda;
    per le imprese che alla data della presentazione della domanda siano classificate in bonis e non abbiano ritardi nei pagamenti la domanda si intende ammessa dalla banca salvo esplicito e motivato rifiuto.
  • condizioni delle operazioni:
    le operazioni di sospensione del pagamento delle rate e quelle di sostegno alle esigenze di cassa non possono comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determinano l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione;
    le operazioni di sospensione non comportano l'applicazione di commissioni e spese di istruttoria, salvo il rimborso delle eventuali spese vive sostenute dalla banca; è previsto, inoltre, che non vengano richieste garanzie aggiuntive.
  • operazioni per sostenere i processi di capitalizzazione:
    le parti sottoscrittrici dell'Avviso comune si impegnano a favorire il processo di patrimonializzazione da parte delle PMI; la banca si impegna a prevedere appositi finanziamenti, pari ad un multiplo dell'aumento di capitale effettivamente versato dai soci.