Dall'1 gennaio 2017 è subentrata una novità importante nel quadro delle cosiddette “assunzioni obbligatorie”, quelle cioè che riguardano i lavoratori con disabilità. La norma prevede che i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti siano obbligati ad assumere un numero variabile di soggetti disabili a seconda di quanti siano i lavoratori validi e computabili in forza all'azienda.
Con riferimento alle aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, fino al 31 dicembre 2016 trovava applicazione un particolare regime di favore in base al quale l'obbligo di assunzione del disabile insorgeva solo in caso di una nuova assunzione e che, pertanto, realizzasse un effettivo incremento dell'organico aziendale. Per fare un esempio, se un'azienda occupava 15 dipendenti computabili, l'obbligo di assumere un disabile sorgeva soltanto al momento in cui si fosse proceduto all'assunzione del 16° dipendente computabile. Il medesimo regime di favore era previsto per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione.
Dall'1 gennaio 2017, invece, l'insorgenza dell'obbligo di assunzione di lavoratori disabili non è più subordinata, per i suddetti datori di lavoro, all'effettuazione di una “nuova assunzione”, ma è sufficiente aver raggiunto la cifra dei 15 lavoratori computabili. In caso di part time, tenuto conto degli arrotondamenti, questa quota si raggiunge a 14,51 lavoratori. Ne consegue che l'obbligo di assunzione di lavoratori disabili sorgerà contestualmente al raggiungimento di tale limite.
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