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Novità sulle comunicazioni relative al lavoro con voucher

27 Ott 2016 | Leggi

È in vigore il decreto legislativo, correttivo al Jobs Act e ai suoi decreti allegati, che dà attuazione all'obbligo di comunicazione preventiva delle prestazioni di lavoro accessorio con Voucher.

In particolare è stato introdotto l'obbligo, in capo ai committenti imprenditori o professionisti, di comunicare non più solo il luogo, ma anche il giorno e l'ora di inzio e fine della prestazione. Resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente nei confronti dell'Inps, con la novità che la comunicazione va inoltrata almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro e va impostata come segue:

Oggetto: Committente – codice fiscale e partita iva

Testo della e-mail:

• dati del committente (ragione sociale, codice fiscale e partita iva)
• dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore
• luogo di esecuzione della prestazione
• giorno e ora di inizio dei lavori
• giorno e ora di conclusione dei lavori

Le e-mail, inoltrate alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, non dovranno contenere allegati. Si consiglia di conservare in modo scrupoloso ogni comunicazione inviata, ai fini probatori in caso di verifiche.

In caso di omissione è prevista una sanzione amministrativa compresa tra i 400 e i 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui non è stata fatta la comunicazione. Le caselle di posta a cui fare l'inoltro sono simili per tutto il territorio italiano, cambiando solo la sede provinciale.
Ad esempio, per il territorio di Bologna, l'indirizzo è Voucher.Bologna@ispettorato.gov.it

Per qualsiasi informazione puoi contattare il nostro ufficio più vicino a te.