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Nuove modalità di fatturazione: chiarimenti

5 Gen 2013 | Leggi

Con la risoluzione n. 1 del 10 gennaio 2013 l'Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi sorti a seguito della modifica apportata dalla legge di stabilità 2013 al contenuto dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.
Come purtroppo spesso ultimamente accade, quando si è di fronte ad una novità normativa si susseguono tutta una serie di comunicati e contro-comunicati da parte dell’Amministrazione
Finanziaria i quali dovrebbero essere tesi a inquadrare meglio l’ambito applicativo della norma ma in realtà creano maggiore confusione creando dubbi e interrogativi sia ai contribuenti che agli addetti al settore.

Tale premessa si è verificata anche in questi giorni con la lettura di un articolo della Legge di Stabilità per il 2013 volto a recepire una Direttiva UE sull’armonizzazione del contenuto della fattura fra tutti gli Stati membri Comunitari.
L’argomento più spinoso sul quale abbiamo ragionato e dibattuto riguarda la numerazione progressiva della fattura che secondo la Direttiva “deve essere identificata in modo univoco”.
Da qui i dubbi da parte di tutti, comprese le software-house, su come sarebbe stato corretto numerare le fatture dall’01/01/2013 in avanti.
In data 10 gennaio è stata finalmente pubblicata la Risoluzione n. 1 del 2013 da parte dell’Agenzia delle Entrate dove si conferma la possibilità per i contribuenti di adottare differenti criteri per la
numerazione delle fatture sulla base delle diverse esigenze aziendali.

In particolare, i contribuenti, a decorrere dal 1 gennaio 2013, potranno:

1) adottare una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa. Tale numerazione progressiva, se più confacente alle esigenze dell’impresa, potrà iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012;

2) Qualora risulti più agevole, continuare con il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, in tal caso, garantita dalla contestuale presenza nel documento della data. Ad esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, l’Agenzia ritiene corrette le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare:

Fatt. n. 1
Fatt. n. 2

Oppure
Fatt. n. 1/2013(ovvero n. 2013/1)
Fatt. n. 2/2013 (ovvero 2013/2)

In sostanza ognuno di questi metodi che si adotteranno risultano formalmente corretti, compreso il sistema solito di numerazione che abbiamo utilizzato fino al 31 dicembre scorso.
I nostri uffici sono a disposizione per ogni chiarimento in merito.