L'articolo 21 del D.L. n. 78/2010, ha previsto l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo superiore ai 3.000 euro. Confartigianato, unitamente alle altre organizzazioni della piccola impresa, a gennaio 2012 era intervenuta per richiedere una modifica dell'adempimento in quanto, alla luce dell'esperienza maturata con la predisposizione delle prime comunicazioni, erano sorte gravose difficoltà operative nella verifica del limite in relazione alle ipotesi di contratti collegati ovvero a prestazioni periodiche.
Per semplificare questo adempimento, all'articolo 1, comma 6, del D.L. n. 16 del 2012, è stato previsto che dal 1° gennaio 2012, per le operazioni rilevanti ai fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione, gli operatori devono comunicare l'importo complessivo delle operazioni attive e/o passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore. Abrogando, quindi, il limite dei 3.000 euro.
Resta il dubbio relativamente all'entrata in vigore della nuova disciplina. Qualche commentatore sulla stampa specializzata ha affermato che anche la comunicazione relativa al 2011 andrebbe inviata secondo le nuove disposizioni. Si ritiene che tale interpretazione non sia in linea con il dettato normativo. In particolare, se la volontà del legislatore fosse quella di far entrare immediatamente in vigore le nuove regole, quindi applicabili anche alla comunicazione relativa al 2011, non sarebbe stato necessario affermare che le modifiche decorrono dal 1° gennaio 2012: bastava variare la norma ed in assenza di decorrenza queste si sarebbero applicate alle comunicazioni da inviare successivamente all'entrata in vigore della disposizione. L'apposizione di una decorrenza fa ben comprendere la volontà di applicare le nuove regole alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2012.
A tal riguardo, si segnala, peraltro, che sul sito dell'Agenzia è indicato “Per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2011 l'obbligo della comunicazione riguarda le operazioni Iva con importo pari o superiore a 3.000 euro” rafforzando, quindi, l'interpretazione sopra richiamata.
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