Con la recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore il decreto del Presidente del Consiglio del 24 novembre 2016 in cui si introduceva l'obbligatorietà dell'iscrizione alle cosiddette “white list” per le imprese che intendono partecipare a gare d'appalto pubbliche. D'ora in avanti sarà quindi necessario comparire in tale lista per poter ottenere l'approvazione, o l'autorizzazione, di contratti e subcontratti relativi a lavori, forniture e servizi pubblici. L'iscrizione alla “white list” potrà sostituire la documentazione antimafia.
Il precedente decreto del 2013, che istituiva tali elenchi, aveva definito come volontaria l'iscrizione, creando confusione fra l'obbligo di utilzzare l'elenco delle imprese “pulite” per le verifiche antimafia e un corrispondente obbligo per le imprese e gli operatori economici di iscriversi nel medesimo. L'Autorità anticorruzione aveva segnalato, all'inizio del 2015, tale contrasto normativo, sollecitando da parte del legislatore una soluzione che sciogliesse tale nodo e fissasse l'obbligo in maniera esplicita e definitiva.
L'obbligo di consultare le “white list” riguarda l'affidamento di attività specifiche, senza considerare il valore delle stesse. Tali attività sono:
• trasporto di materiali a discarica per conto di terzi
• trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi
• estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti
• confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume
• noli a freddo di macchinari
• fornitura di ferro lavorato
• noli a caldo
• autotrasporti per conto di terzi
• guardiania dei cantieri