Il “Bonus Genitori”, pari a 5.000 euro, è finalizzato all'assunzione di genitori precari o disoccupati che non abbiano ancora compiuto 36 anni: hanno diritto all'agevolazione le aziende che assumono a tempo indeterminato questi soggetti, o che trasformano un contratto a termine. Per godere dell'incentivo, però, devono essere rispettate determinate condizioni.
Per poter fruire del beneficio, il lavoratore non deve aver compiuto 36 anni, deve avere almeno un figlio che non abbia compiuto 18 anni, e deve iscriversi nella Banca Dati Giovani Genitori. Per potersi iscrivere, il lavoratore deve essere titolare di uno dei seguenti rapporti:
• contratto di lavoro subordinato a termine;
• contratto di somministrazione (interinale);
• contratto intermittente;
• collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o contratto a progetto (co.co.pro);
• lavoro occasionale accessorio.
Se il contratto di lavoro è terminato, il lavoratore deve registrare lo stato di disoccupazione presso un Centro per l'impiego, un Centro Servizi per il lavoro o un'Agenzia per il lavoro.
Il beneficio si perde per:
• compimento della maggiore età del figlio;
• compimento del trentaseiesimo anno d'età;
• assunzione a tempo indeterminato.
In caso di nuova assunzione a tempo indeterminato, e successivo licenziamento, se sussistono ancora le condizioni il lavoratore è libero d'iscriversi alla banca dati di nuovo. Per iscriversi alla banca dati si deve accedere al sito dell'Inps col proprio PIN; l'iscrizione si effettua nella sezione dei servizi al cittadino, col seguente percorso: “Servizi al cittadino” – “Autenticazione con Pin” – “Fascicolo previdenziale del cittadino” – “Comunicazioni telematiche” – “Invio comunicazioni” – “Iscrizione banca dati giovani genitori”.
Hanno diritto all'incentivo le aziende private (comprese le imprese sociali) e le società cooperative, e sono esclusi dall'incentivo gli enti pubblici (economici e non) , i gruppi parlamentari, le associazioni, e, in generale, i datori di lavoro non qualificabili come imprenditori. Il contratto di lavoro deve essere a tempo indeterminato o di apprendistato, e l'assunzione non deve essere obbligatoria. Inoltre, per ricevere il bonus, le imprese devono essere in possesso del Durc (ovvero essere in regola con gli adempimenti previdenziali), e non devono aver effettuato:
• licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, nei 6 mesi precedenti;
•sospensioni dal lavoro o riduzioni dell'orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale;
•precedenti assunzioni di almeno 5 dipendenti utilizzando la stessa agevolazione.
Il lavoratore per il quale si chiede l'incentivo non deve essere stato licenziato dalla stessa azienda, o da impresa controllata o collegata, nei 6 mesi precedenti all'assunzione. Le aziende possono sapere se il dipendente ha diritto all'incentivo verificando l'iscrizione alla Banca dati: basta collegarsi alla banca dati sul portale dell'Inps o del Ministero della Gioventù, e digitare il codice fiscale del lavoratore interessato.
Per ottenere il bonus l'azienda deve assumere il lavoratore con Comunicazione Obbligatoria (Co), utilizzando il modello Unilav, ed inserendo il codice agevolazione Giovani Genitori. Poi dovrà collegarsi al sito dell'Inps, sezione “Servizi per le aziende ed i consulenti”, “Cassetto Previdenziale”, “Comunicazioni Online”, entrare nella comunicazione con codice “GIOV-GE” e compilare la domanda. L'Istituto comunicherà l'attribuzione dell'incentivo tramite Cassetto previdenziale.
L'Inps non eroga materialmente i soldi, ma dà uno sgravio contributivo: questo significa che l'azienda può compensare i contributi dovuti mensilmente con l'incentivo spettante; indicherà poi il conguaglio effettuato nella dichiarazione UniEmens. Il bonus non è riconosciuto tutto insieme, ma in quote mensili non superiori alla retribuzione del mese del dipendente. L'agevolazione è comunque cumulabile con gli altri incentivi esistenti, come quello per l'assunzione disoccupati da oltre 6 mesi.