Due circolari dell'Agenzia delle Entrate forniscono precise indicazioni sui soggetti che possono intervenire nella cessione del credito derivante dalle detrazioni spettanti a seguito di interventi sulle parti comuni di immobili. Inoltre, recependo un parere della Ragioneria Generale, le cessioni possibili non solo illimitate, ma ristrette a due passaggi. In essa sono contenuti anche chiarimenti validi per la cessione del credito derivante dal ”sismabonus”.
La cessione del credito, introdotta dal 2016 per la riqualificazione energetica, è stata estesa nel 2017 ed ulteriormente potenziata nel 2018. E' praticabile solo per alcune agevolazioni (riqualificazione energetica e “sismabonus”) e, pur essendo prevista anche per l'efficientamento energetico delle singole unità immobiliari, ad oggi è praticabile solo per gli interventi eseguiti sulle parti comuni: manca, infatti, il provvedimento per l'attuazione dell'articolo 14, c.2-ter e 2-sexies, D.L. n. 63/2013 relativo alla singole unità immobiliari.
Non è possibile la cedibilità illimitata del credito corrispondente alla detrazione.
Come chiarito nella circolare n. 11/E/2018, al riguardo la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e Finanze, si è pronunciata in uno specifico parere, per tener conto degli impatti di finanza pubblica e della ratio delle disposizioni in oggetto. Al riguardo, la Ragioneria ha concluso che la cedibilità illimitata potrebbe determinare l'assimilazione di tali bonus a strumenti finanziari negoziabili, con il rischio di impatti negativi sui saldi di finanza pubblica. Non essendo tale la ratio della norma che consente la cessione del credito, la Ragioneria ha chiarito che lo strumento della cessione “deve intendersi limitato ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria”.
Il credito derivante dalla detrazione per riqualificazione energetica e “sismabonus” sulle parti comuni condominiali può essere ceduto da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell'imposta. Quindi, tale facoltà può essere esercitata da tutti i soggetti che sostengono le spese in questione, compresi coloro che in concreto non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (cd. “incapienti”).
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