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Rivalutazione beni d'impresa: precisazioni in merito al versamento dell'imposta sostitutiva

17 Lug 2014 | Leggi

Per coloro che godono della proroga dei versamenti di cui al D.P.C.M. 13 giugno 2014, il versamento dell'imposta sostitutiva può avvenire entro la nuova scadenza di UNICO.

La legge di stabilità 2014 ha previsto la possibilità di rivalutare i beni di impresa. Per il versamento dell'imposta sostitutiva, da effettuarsi in tre rate annuali di pari importo, era previsto che il versamento della prima rata doveva essere effettuato entro il termine del saldo delle imposte sui redditi.
Successivamente il decreto legge n. 66/2014 ha eliminato la possibilità di rateazione ed ha previsto il versamento in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. In sede di conversione in legge del citato decreto, sono stati modificati ulteriormente i termini di versamento dell'imposta sostitutiva prevedendo tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi, “di cui la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo d'imposta”.

Si pone il problema di coordinare l'obbligo del citato versamento con le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 13 giugno 2014 che prevedono, per i soggetti per i quali sono elaborati gli studi di settore, la possibilità di versare le imposte, in scadenza entro il 16 giugno 2014 e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, entro il 7 luglio u.s. ovvero entro il 20 agosto p.v. con la maggiorazione dello 0,4%.

Si ritiene che al realizzarsi delle condizioni previste dal citato D.P.C.M. per godere della proroga (scadenza del versamento entro il 16 giugno risultante da UNICO) anche il versamento dell'imposta sostitutiva, dovuta per la rivalutazione dei beni d'impresa, possa essere legittimamente eseguito nel più ampio termine in quanto il tributo risulta da UNICO ed il relativo versamento era in scadenza al 16 giugno 2014 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Per coloro, invece, che non possono beneficiare della proroga dei versamenti si pone un problema legato ad un non perfetto coordinamento normativo.
In particolare, la legge di conversione del decreto n. 66/2014 è stata pubblicata in G.U. n. 143 del 23 giugno 2014 – in vigore dal 24 giugno 2014 – e alla data del 16 giugno, era ancora vigente l'articolo 4, comma 11, dell'originario D.L. n. 66/2014 che prevedeva che il versamento, seppur in unica scadenza, doveva essere effettuato entro “il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi” compresa, quindi, la facoltà di effettuare il versamento entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.

Alla luce di tale considerazione si è dell'avviso che per i soggetti che non godono della proroga di cui al D.P.C.M. 13 giugno 2014:
i versamenti compresi fra il 16 ed il 23 giugno debbano essere considerati senz'altro validi poiché la legge di conversione non era ancora entrata in vigore;
mentre per quelli effettuati a decorrere dal 24 giugno (data di entrata in vigore della legge n. 89/2014 di conversione del D.L. n. 66/2014) non resta che ricorrere al ravvedimento operoso.