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Salute e sicurezza: nuove norme per i lavoratori esposti a campi elettromagnetici

12 Ott 2016 | Leggi

Con il recepimento della direttiva europa 2013/35/Ue, che legiferava sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute, concernenti l'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici, il proveddimento governativo pubblicato il 18 agosto 2016 sulla Gazzetta Ufficiale ha modificato le misure volte alla protezione dei lavoratori esposti a tali agenti fisici, con particolare attenzione ai campi da bassa frequenza. 

Al datore di lavoro viene fatto obbligo di adottare le misure tecniche e organizzative corrette al fine di prevenire dall'esposizione a valori che superino il limite stabilito mediante l'utilizzo, fra le altre cose, di dispositivi di protezione e di adeguate attrezzature. È inoltre obbligatorio informare i lavoratori potenzialmente esposti a tali rischi, formarli e garantire loro almeno una volta all'anno la sorveglianza sanitaria.

In particolare, nel decreto legislativo, si legge che il datore di lavoro deve adottare le seguenti misure:
• l'impiego di attrezzature con emissione di campi elettromagnetici d'intensita' inferiore ai limiti consentiti
• l'uso di dispositivi di protezione e di apposite schermature
• l'utilizzo di adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature in uso
• limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione
• l'impiego di apposite segnaletiche

I rischi possono essere dovuti a effetti biologici diretti: termici, dovuti al surriscaldamento dei tessuti che assorbono energia, non termici, come la stimolazione dei muscoli, dei nervi o altri organi sensoriali, e il passaggio della corrente negli arti. Vi sono poi effetti biologici indiretti come l'interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici, compresi stimolatori cardiaci ed altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo, il rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all'interno dei campi magnetici statici, l'innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori), gli incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche, e, infine, le correnti di contatto.

Solitamente una volta all'anno, o un periodo inferiore qualora il medico competente lo ritenga opportuno, viene effettuata la sorveglianza sanitaria. All'organo di vigilanza è consentito, con provvedimento motivato, disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente. Nell'ipotesi di segnalazione da parte del lavoratore di effetti indesiderati o inattesi alla salute (ivi compresi effetti sensoriali), sono garantiti dal datore un controllo medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati. Questi controlli sono effettuati a cura e spede del datore di lavoro in orario scelto dal lavoratore.

Si segnala, infine, che il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero della salute, puo' autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in caso di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei Valori Limite di Esposizione (VLE), secondo criteri e modalita' da definirsi con decreto interministeriale da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza va informato dal datore della richiesta di deroga.