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Lavori usuranti e notturni, la comunicazione di pensionamento

20 Mar 2024 | News

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È in arrivo la scadenza dell’1 aprile 2024 per la comunicazione sugli accessi anticipati “al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti”. La norma è contenuta nel Decreto Legislativo n. 67 del 21/04/2011, che così definisce nelle seguenti categorie i lavoratori in oggetto:

  • lavoratori a turni, di cui all’articolo 1 comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 66 del 08/04/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2 (ovvero periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), per almeno 6 ore per un minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 giorni per i lavoratori che maturano i requisiti per l’accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra l’1 luglio 2008 e il 30 giugno 2009 oppure non inferiore a 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dall’1 luglio 2009
  • lavoratori notturni continuativi che prestano la loro attività peralmeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all’art. 1 comma 2 lettera d) del D.Lgs.n. 66/2003, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

Inoltre, è previsto anche l’invio di una comunicazione a titolo di ‘monitoraggio’ per le seguenti attività:

  • lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti
  • conducenti di veicoli pesanti (capienza complessiva non inferiore a 9 posti) adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone
  • lavoratori addetti alla cosiddetta ‘linea catena’, nei settori produttivi individuati per mezzo delle voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui alla tabella allegata al citato Decreto Legislativo
     

Ricordiamo, inoltre, l’obbligo di comunicazione specifica quando il datore di lavoro inizi a svolgere delle attività in linea catena. In questo caso il datore deve comunicare lo svolgimento di tali attività, entro 30 giorni dall’inizio delle medesime.

L’omissione dell’invio della comunicazione per il lavoro notturno comporta una sanzione amministrativa da 500 a 1500 euro.
Per tutte le altre tipologie di attività usuranti, la sanzione non è prevista, perché si tratta di comunicazione a carattere di ‘monitoraggio’.

Per tutte le informazioni contatta la sede di Confartigianato Bologna Metropolitana più vicina a te

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