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Scontrino digitale, escluse le attività dello spettacolo

7 Gen 2020 | News

A partire dall’1 gennaio 2020 è entrato in vigore l’obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, tramite un registratore di cassa telematico, per tutti i commercianti al minuto e soggetti assimilati.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha però individuato una serie di esoneri, per il primo periodo di applicazione della disposizione  ferma restando in capo ai soggetti esonerati la possibilità di scegliere di memorizzare ed inviare comunque i dati dei corrispettivi all’Agenzia.

In particolare sono esonerati dall’emissione dello scontrino digitale quei soggetti che esercitano attività di spettacolo (ad esempio, cinema, teatri, esecuzioni musicali anche effettuate in discoteche e sale da ballo con musica dal vivo di durata pari o superiore al 50% dell’orario di apertura al pubblico, mostre e fiere campionarie, esposizioni artistiche e industriali, etc) per i quali è applicabile la specifica disciplina in base alla quale le relative prestazioni, in deroga alle ordinarie previsioni si considerano effettuate nel momento di inizio della manifestazione, ancorché il corrispettivo sia percepito precedentemente.

Tale regola generale, applicabile anche alle prestazioni accessorie a quelle spettacolistiche, non opera per le operazioni eseguite in abbonamento, per le quali il momento impositivo si realizza all’atto del pagamento del corrispettivo. Le prestazioni devono essere certificate dal rilascio di un titolo di accesso emesso tramite appositi misuratori fiscali e/o biglietterie automatizzate.

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