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Smart working, le novità introdotte dal Ministero del lavoro

14 Set 2022 | Leggi, News

stato di emergenza coronavirus smart working

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fissato le regole per la comunicazione dei rapporti di lavoro in smart working. Il regolamento è valido per i rapporti di lavoro attività a partire dall’1 settembre 2022.

Il modulo di invio è presente sul sito Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE.

Contatta l’ufficio di Confartigianato Bologna Metropolitana più vicino a te per qualsiasi informazione e supporto.

Cosa indicare nella comunicazione per il lavoro in smart working

La comunicazione ricalca quella semplificata adottata durante il periodo dell’emergenza da Covid19, con indicazione di

  1. nominativi dei lavoratori
  2. data di inizio
  3. data di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

Non è più previsto il deposito dell’accordo tra lavoratore e azienda (che in ogni caso deve esserci).

I chiarimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministero ha diramato una nota contenente i primi chiarimenti circa il contenuto del decreto. Nel comunicato ministeriali si individua la fase iniziale in cui le comunicazioni potranno essere inviate, senza incorrere in sanzioni, fino al prossimo 1 novembre.

Questo quanto indicato nella nota del Ministero del lavoro:

  • le nuove modalità riguardano i soli contratti stipulati a partire dall’1 settembre 2022 o i casi in cui si intenda procedere a modifiche (e tra queste sono comprese le proroghe) di precedenti accordi
  • restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente
  • la comunicazione va fatta entro il termine di cinque giorni (e dunque non preventivamente o contestualmente rispetto all’inizio dello smart working). Questo avviene perché si tratta di una semplice trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, non dell’instaurazione ex novo di un rapporto di lavoro
  • in caso di omessa o tardiva comunicazione, il datore di lavoro è passibile della sanzione prevista dalle disposizioni sulle comunicazioni obbligatorie per le ipotesi di trasformazione, cessazione, etc. L’importo della sanzione è compreso tra 100 e 500 euro
  • in attesa della piena implementazione delle procedure ministeriali viene previsto un periodo iniziale in cui l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto – senza incorrere in sanzioni – entro l’1 novembre 2022
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