L’Unione europea, con il Regolamento 2023/2411 del novembre scorso, ha ampliato lo spettro di applicabilità dell’Indicazione Geografica (IG) anche ai prodotti non alimentari artigianali e industriali, come, per esempio, gioielli, porcellana, vetro, marmo, prodotti tessili e altri che vengono associati al particolare luogo geografico in cui sono realizzati.
Un’Indicazione Geografica è un diritto di proprietà intellettuale, con cui si riconosce ad un prodotto un forte legame con una determinata area geografica, che ne esalta specifiche caratteristiche e qualità.
Si tratta di una vera e propria rivoluzione nella normativa sulla concorrenza, destinata a potenziare e superare la tutela fino ad oggi garantita dai marchi privati collettivi (es: Consorzi…) e che sarà applicabile a partire dall’1 gennaio 2025.
I contenuti principali del Regolamento sull’Indicazione Geografica
In estrema sintesi le novità del nuovo Regolamento:
- Definizione di ‘prodotti artigianali e industriali ’
- Definizione dei requisiti per usufruire della protezione IG
- Procedura di registrazione sia a livello nazionale che europeo
- Regolamentazione dei casi di omonimia
- Distinzione fra IG e marchio
Una volta iscritta nel Registro, una IG riceverà protezione rispetto a:
- qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto dell’indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano paragonabili ai prodotti oggetto di registrazione o qualora l’uso di tale nome sfrutti, indebolisca, svigorisca o danneggi la reputazione dell’indicazione geografica protetta
- qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione del nome protetto come indicazione geografica, anche se la vera origine dei prodotti o servizi è indicata o se l’indicazione geografica protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere, «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «fragranza», «come» o un’espressione simile
- qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle caratteristiche essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, sui materiali pubblicitari, nei documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto, così come l’utilizzo, per il confezionamento del prodotto, di recipienti che possano indurre in errore quanto alla sua origine
- qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.
La tutela si applicherà anche ai nomi di dominio su internet, alle merci vendute a distanza (es. e-commerce ) ee anche nel caso in cui un prodotto o un manufatto contenga o incorpori un prodotto designato con una IG.
Per chiarimenti/informazioni contattare:
Ufficio Ambiente e Sicurezza
Sistemi di Gestione Specialistici e Sostenibilità
Dott.ssa Micaela Utili
m.utili@assimprese.bo.it
Numero verde 800 53 30 60