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Varata le legge Finanziaria 2007

11 Gen 2007 | Eventi

NUOVE ALIQUOTE E SCAGLIONI IRPEF
Sono stati modificati gli scaglioni di reddito e le aliquote di tassazione. Sono state eliminate le deduzioni d’imposta e introdotte apposite detrazioni, il cui calcolo è di notevole complessità.
Scaglioni di reddito su base annua Aliquote
Fino a 15.000 euro –  23%
Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro –  27%
Oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro – 38%
Oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro – 41%
Oltre 75.000 euro – 43%

DETRAZIONI PER CARICHI DIFAMIGLIA
A favore dei soggetti con familiari a carico sono reintrodotte le detrazioni da portare in diminuzione dell’IRPEF lorda. L’ammontare effettivamente spettante trova una limitazione in base ad un determinato rapporto con il reddito complessivo.
Coniuge a carico: la misura della detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato è strettamente collegata con il reddito complessivo.
Figli e altri familiari a carico: la detrazione per i figli e gli altri familiari a carico si basa su un importo “teorico” da rapportare con il reddito complessivo del contribuente, al fine di individuare quanto effettivamente spettante.

PAGAMENTO IMPOSTE E CONTRIBUTI
Dal giorno 01.01.2007 tutti i soggetti titolari di partita Iva sono obbligati ad assolvere al pagamento dei tributi tramite modalità telematiche, anche tramite intermediario, attraverso uno dei tre canali previsti (Fisco-online, Entratel, Canale bancario CBI).

ELENCHI CLIENTI FORNITORI
L’elenco fornitori relativo al 2006 è considerato validamente presentato ancorché il contribuente indichi la partita IVA in luogo del codice fiscale. Si rammenta che relativamente all’elenco clienti tale possibilità è stata ammessa dall’Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 10.11.2006.

COMUNICAZIONI AL CENTRO PER L’IMPIEGO
Al fine di contenere fenomeni fraudolenti è previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, l’obbligo di comunicare l’instaurazione di un rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego, il giorno prima dell’inizio del rapporto stesso. L’obbligo riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, di soci di cooperativa, di associati in partecipazione e di tirocini (per ora è incerto se comunicare anche i lavoratori con contratto di lavoro occasionale).

RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E T.F.R.
La riforma della Previdenza Complementare entra in vigore dal 1° gennaio 2007. Entro il 30 giugno 2007, o entro 6 mesi dall’assunzione, i dipendenti devono scegliere l’eventuale destinazione del TFR, che matureranno dal 1° gennaio 2007, a forme di previdenza complementare. Contestualmente è costituito presso l’INPS un apposito fondo sul quale confluiranno le quote di TFR maturate dall’1.1.2007 relativamente ai lavoratori dipendenti che non hanno manifestato alcuna scelta entro il 30.06.2007, in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva di riferimento. Il trasferimento dell’intera quota del TFR interessa i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti.
Per quanto riguarda invece i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti non si applica tale previsione. Nel caso di opzione del lavoratore per il mantenimento del TFR in azienda, questa tipologia di datori di lavoro non sarà tenuta a nessun trasferimento né all’INPS né ad altre forme di Previdenza Complementare.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Con riguardo agli iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti è previsto un aumento dell'aliquota contributiva, che viene fissata al 19,50% per il 2007 ed al 20% per il 2008;