Sul Bonus vacanze si è, di recente, espressa l’Agenzia delle Entrate, fornendo una serie di chiarimenti in merito alla fruizione dell’agevolazione.
A chi spetta e a quanto ammonta il Bonus vacanze
Il Bonus vacanze spetta, per l’anno 2020, ai nuclei familiari con un Isee in corso di validità, non superiore a 40 mila euro.
Per “nucleo familiare”, secondo l’Agenzia delle Entrate, si intendono i soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica. Con “Famiglia anagrafica” si definisce “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona”.
Si ricorda che l’agevolazione in esame è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, che avrà diritto al credito una sola volta, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo familiare che fruiscono dei servizi turistici.
Il Bonus vacazne spetta nella misura massima di:
- 500 euro per i nuclei familiari composti da più di 2 persone
- 300 euro per i nuclei familiari composti da 2 persone
- 150 euro per quelli composti da 1 sola persona
Tale credito è fruibile nella misura dell’80% come sconto sul corrispettivo dovuto e del 20% in forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi relativa al 2020.
Quando spetta il Bonus vacanze e quali le strutture di riferimento
L’agevolazione in esame è utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistiche ricettive, agriturismi, bed & breakfast. Tali strutture dovranno essere in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Su tale punto l’Agenzia delle Entrate ha specificato che va fatto riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le predette attività. A tal fine la stessa Agenzia suggerisce di far riferimento, a titolo indicativo e dunque non esaustivo, le attività riconducibili alla Sezione 55 della Tabella Ateco 2007.
Si ricorda che è facoltà della struttura ricettiva scegliere se accettare o meno il pagamento con l’utilizzo del Bonus vacanze. La struttura potrà poi decidere se utilizzare il credito in compensazione o cederlo a terzi. In questo caso la cessione va comunicata all’Agenzia delle Entrate mediante l’apposita piattaforma online.