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Decreto Agosto, le indennità per i lavoratori di turismo e spettacolo

2 Set 2020 | Coronavirus, News

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Nel Decreto Agosto, in vigore dallo scorso 15 agosto con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono presenti diverse novità per le imprese e i lavoratori, accanto a quelle che già presentate come l’estensione del Bonus Affitti anche ai canoni di giugno e all’ulteriore rateizzazione sui versamenti sospesi.

Di seguito presentiamo alcune fra le principali novità per i lavoratori del turismo e dello spettacolo: per chiarimenti o approfondimenti contatta la sede di Confartigianato Bologna Metropolitana più vicina a te.

 

Indennità Coronavirus per il settore turismo e spettacolo nel Decreto Agosto

Al ricorrere di specifiche condizioni, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che a causa dell’emergenza provocata dal Coronavirus hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività, è riconosciuta un’indennità di 1.000 euro. L’indennità non è cumulabile nel caso in cui il soggetto interessato ricada in più di una delle fattispecie di seguito descritte e non è cumulabile con l’indennità dal “Fondo per il reddito di ultima istanza”. Si specifica, inoltre, che non concorre alla formazione del reddito e viene erogata dall’Inps, previa domanda, nel limite dei fondi stanziati.

Lavoratori del settore turismo e termale

L’indennità è prevista per lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo o in stabilimenti termali e per i lavoratori in somministrazione, impiegati in imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo o degli stabilimenti termali. La condizione per accedere a tale indennità prevede che il lavoratore abbia cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e non sia titolare di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, al 15 agosto 2020.

Lavoratori del settore spettacolo

L’indennità è riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro e non titolari di pensione. In alternativa con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

Lavoratori stagionali, intermittenti, occasionali e venditori “porta a porta”

L’indennità è riconosciuta altresì a:

  • Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo o degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.
  • Lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
  • Lavoratori autonomi, senza partita Iva e non iscritti ad altre forme obbligatorie di previdenza che siano stati titolari di contratti autonomi occasionali nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 e non abbiano un contratto in essere al 15 agosto 2020.
  • I venditori “porta a porta” che abbiano
    • reddito 2019 superiore a 5.000 euro derivante dalle attività di vendita
    • partita Iva attiva
    • iscrizione alla gestione separata Inps al 17 marzo 2020
    • nessuna iscrizione ad altre forme di previdenza

 

Indennità Coronavirus per i collaboratori sportivi

Viene estesa al mese di giugno 2020 l’indennità di 600 euro già riconosciuta da parte di Sport e Salute spa per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive dilettantistiche, che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività. Le domande saranno istruite dalla società in ordine cronologico di presentazione.

Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ma non viene riconosciuta a coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza, di emergenza e altre indennità.

 

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